ARTICOLO 1: DENOMINAZIONE –SEDE –DURATA.  

    E’ costituita a Pray Biellese  l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE HANDICAPPATI VALSESSERA”.

   La sede è in Pray (Biella ) in via Mario Trabaldo Togna, 4/a.. La durata dell’Associazione è illimitata.

 

   ARTICOLO 2: SCOPO.

   1. Scopi e finalità dell’Associazione sono:

  1. conoscere, studiare ed analizzare le situazioni che favoriscono l’emarginazione degli handicappati;
  2. promuovere e sollecitare ogni iniziativa, ad ogni livello ed in ogni ambito: pubblico, privato, normativo, morale, assistenziale, sanitario, preventivo, informativo, scientifico, lavorativo, economico, scolastico, sportivo, ecc., che abbia lo scopo diretto o indiretto di favorire il progresso individuale e sociale degli handicappati, oppure diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni;
  3. di partecipare ad analoghe iniziative o attività attuate da altri organismi, gruppi o persone, giudicate utili ai fini suddetti;
  4. lavorare in sintonia ed in complementarità con i servizi pubblici, socio-assistenziali e sanitari del territorio, ponendo al servizio di tali strutture le possibilità dell’Associazione a tutti i livelli.

   2.    L’Associazione non persegue fini di lucro ed è completamente indipendente da qualsiasi ente,gruppo, partito od organizzazione 

          ribadendo il proprio carattere  esclusivamente sociale.    

        

   3  .Le attività di cui ai commi precedenti sono svolti dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri

         aderenti. L’attività degli aderenti non può   essere retribuito in alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari. Agli aderenti possono

        solo essere rimborsate dall’Associazione le spese vive effettivamente sostenute  per l’attività prestata, previa documentazione

        ed entro limiti stabiliti dall’Assemblea degli associati.

 

   4. Ogni attività, intervento o prestazione viene fornita a prescindere dall’appartenenza o meno all’Associazione dei soggetti a cui

        l’Associazione si rivolge.

 

   ARTICOLO 3: PATRIMONIO SOCIALE.

    1.    Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  1. i versamenti dei soci;
  2. le elargizioni e le offerte, comunque denominata o concesse, di persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;
  3. le donazioni dei lasciti disposte da persone o enti;
  4. i proventi di attività eventualmente disposte  dell’Associazione;
  5. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
    2. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed    il 31 dicembre di ogni anno.

     3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea  degli

         associati  entro il mese di marzo.

    ARTICOLO 4: CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI.

    1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che, previa accettazione degli scopi dello statuto, si impegnano a

       promuovere ed attuare.

   2. Per diventare soci occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo ed ottenere parere favorevole dopo che i nuovi aderenti

        avranno versato la quota stabilita e  deliberata annualmente dall’assemblea degli associati in seduta ordinaria.

    3. Sull’eventuale reiezione di domanda, si pronuncia anche l’Assemblea.

    4. La qualità di socio si perde:

-         per recesso;

-         per mancato versamento della quota per due anni consecutivi trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito;

-         per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

-         per persistenti violazioni agli obblighi statutari.

    
5.    L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea degli associati su proposta del consiglio direttivo.

     6.   In ogni caso, prima di proceder all’esecuzione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso

           vengono  mossi, consentendo facoltà di replica.

     7.  Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta alla  Associazione almeno due mesi prima dell’anno in corso.

     8. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

     9. I soci sono obbligati:

-         ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

-         a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

-         a versare la quota associativa.

     10.  I soci hanno diritto:

-         a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

-         a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

-         ad accedere alle cariche associative;

 

     ARTICOLO 5: ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

     1. Organi dell’Associazione sono:

-         l’Assemblea degli associati;

-         il Consiglio Direttivo;

-         il Presidente;

-         i Revisori dei conti.

     
  2. Tutte le cariche sono gratuite salvo rimborso delle spese documentate sopportate nell’interesse dell’Associazione e su cui il

          Consiglio Direttivo  deve esprimere il parere favorevole.

 

     ARTICOLO 6: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

     1. L’Assemblea degli associati è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

     2. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro

         i limiti stabiliti dello statuto,   ed ogni   qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo

        degli associati ne ravvisino l’opportunità.

     3.  Per la validità delle sedute dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno

         dei soci in prima convocazione,mentre in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti.

     4.  All’Assemblea Ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all’anno,   spetta:

-         deliberare l’approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi presentati dal Consiglio Direttivo

        entro i limiti stabiliti dallo statuto;

-         deliberare l’approvazione del programma annuale o periodico di attività preparate dal Consiglio Direttivo;

-         eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed i  Revisori dei Conti;

-         stabilire l’entità della quota associativa annuale;

-         deliberare l’esclusione dei Soci dall’Associazione;

-         esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di  nuovi associati.

    
5.  L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto consuntivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione.

          Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la

          deliberazione riguardante l’eventuale scioglimento dell’Associazione e relativa  devoluzione del patrimonio residuo, che deve

          essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti di associati.  

      6. L’assemblea ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente    dell’Associazione o, in sua assenza dal

          Vicepresidente ed in assenza di entrambi

         da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da

         recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui

         partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Consiglio Direttivo.

 

     ARTICOLO 7: CONSIGLIO DIRETTIVO.

     1.  E’ composto da tre a sette membri, compreso il Presidente, ed è eletto dall’Assemblea.

     2.  I componenti durano in carica un anno e sono rieleggibili.

     3.  Si riunisce quando viene convocato dal Presidente o da tre dei suoi membri.

     4.  Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza 

            degli intervenuti.

     5.   I suoi compiti specifici sono:

-         curare l’amministrazione dell’Associazione;

-         le iniziative di interesse generale dei soci;

-         riferire ai soci sulle attività svolte e da svolgere;

-         eseguire delibere dell’Associazione;

-         nominare i rappresentanti dell’Associazione in seno ad Enti vari;

-         deliberare l’ammissione di nuovi soci;

-         nominare nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;

-         preparare il bilancio preventivo e consuntivo da presentare entro i termini stabiliti dallo statuto;

-         adempiere a tutte le altre incombenze previste da leggi e regolamenti.

     6.
    Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può

             provvedere alla sua sostituzione  nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

             Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere sulla nomina di un nuovo Consiglio.

      7.  Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga

           opportuno, o quando almeno due dei terzi ne faccia richiesta.

      8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ne ha

          presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

     ARTICOLO 8: I POTERI DEL PRESIDENTE.

     1.  Il Presidente presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, fissa la data di convocazione ed i motivi dell’ordine del

        giorno.

     2.  In carica dura fino alla scadenza del Consiglio ed è rieleggibile.

     3.  Il Presidente rappresenta l’Assemblea a tutti gli effetti di legge.

     4.  Può delegare altri per singoli atti.

     5.  Egli firma e sottoscrive i vari atti.

    6.  Il Presidente è l’unico preposto per operazioni bancarie, per i pagamenti e per le riscossioni. Sottoscrive e sovrintende a tutti gli

         atti che gli altri organi compiono.

 

    ARTICOLO 9: REVISORE DEI CONTI.

     1.  Sono in numero di tre, durano in carica un anno e sono rieleggibili.

     2.  Controllano la regolarità della gestione del Fondo Comune e ne riferiscono all’Assemblea.

     3.  Debbono partecipare inderogabilmente alle sedute del Consiglio, in cui vengono predisposti i conti o i bilanci.

 

     ARTICOLO 10: DELLO SCIOGLIMENTO.

    1. Allo scioglimento dell’Associazione il patrimonio netto sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni di volontariato  operanti

       in identico o analogo settore.

 

    ARTICOLO 11: RINVIO.  

    1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento  alle disposizioni di legge.

 

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