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Esenzione bollo auto
Istruzioni per la esenzione dal bollo auto e dalla tassa
di trascrizione
In dettaglio, tutti i requisiti, le modalità di richiesta e
le procedure per godere dell'esenzione dal pagamento della
tassa di possesso (o bollo auto) e dall'imposta provinciale
di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Requisiti
Le persone disabili hanno diritto all'esenzione dal
pagamento del bollo auto con riferimento alle seguenti
categorie di veicoli:
o
Autoveicoli
o
Motocarrozzette
o
Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o
per trasporto specifico del disabile, purché non superino i
2000 centimetri cubici, se a benzina, e i 2800 centimetri
cubici, se diesel
L'esenzione spetta sia quando il veicolo è intestato alla
persona disabile, sia quando è intestato ad un familiare di
cui lo stesso disabile sia fiscalmente a carico e, più
precisamente, nel caso in cui il disabile non possieda
redditi superiori a Euro 2.840,51, escludendo i redditi
esenti quali le pensioni sociali, le indennità (compreso
quelle di accompagno), gli assegni erogati dal Ministero
dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti, agli invalidi
civili, ecc. Sono esclusi dall' agevolazione i veicoli
intestati ad altri soggetti, anche se adibiti al trasporto
di persone disabili.
Hanno diritto all'esenzione le seguenti categorie:
1.
Non vedenti e sordomuti
2.
Persone disabili con handicap psichico o mentale
titolari dell' indennità di accompagnamento
3.
Persone disabili con grave limitazione della capacità
di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4.
Persone disabili con impedite o ridotte capacità
motorie, ma con limitazione alla capacità di deambulazione,
non grave
Ai soggetti appartenenti alle prime tre categorie, il
diritto all'esenzione dal pagamento del bollo spetta anche
quando il veicolo non subisce alcun adattamento; ai soggetti
appartenenti alla categoria n. 4, il diritto
all'agevolazione spetta solo nel caso in cui il veicolo
subisca adattamenti quali, ad esempio: pedana sollevatrice
ad azione meccanico/elettrico/idraulico, scivolo a scomparsa
ad azione meccanico/elettrico/idraulico, braccio sollevatore
ad azione meccanico/elettrico/idraulico, paranco ad
azionamento meccanico/elettrico/idraulico, sedile
scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare
l'insediamento della persona disabile nell' abitacolo,
sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema
di ritenuta della persona disabile (cinture di sicurezza),
sportello scorrevole (cfr. Circolare del Ministero delle
Finanze n. 186/E del 15/07/1998, integrata con la Circolare
del Ministero delle Finanze n. 46 del 11/05/2001). Qualora
l'adattamento necessario non rientri tra quelli su indicati,
l'esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi
sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la
tipologia di adattamento.
Procedura
La persona disabile che può godere dell'esenzione deve, solo
per il primo (non è necessario, quindi, ripetere tutte le
operazioni di seguito descritte negli anni successivi) ed
entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per
il pagamento, presentare - o spedire mediante raccomandata
con ricevuta di ritorno - una richiesta, indirizzata all'
Ufficio Tributi della Regione o, se ancora non istituito,
all'Ufficio delle Entrate o alla Sezione staccata della
Direzione regionale. Ogni Regione ha la facoltà di gestire
direttamente, tramite i propri uffici, l'agevolazione in
questione: in tal caso, la struttura a cui rivolgersi è
l'Ufficio Tributi della Regione. Nelle Province Autonome di
Trento e Bolzano, la competenza è dell'Ente Provincia.
La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti, a
seconda della categoria di appartenenza.
o
Persone non vedenti o sordomute: certificato
di invalidità, rilasciato da una commissione medica pubblica
o
Soggetti con handicap psichico o mentale:
verbale di accertamento, emesso dalla Commissione di cui
all' articolo 4 della Legge n. 104/1992, dal quale risulti
che il soggetto si trova in una situazione di handicap grave
derivante da disabilità psichica e certificato di
attribuzione dell' indennità di accompagnamento, di cui alle
leggi n. 18/1980 e n. 508/1988, emesso dalla Commissione per
l' accertamento dell' invalidità civile di cui alla Legge n.
295/1990
o
Persone disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione o pluri-amputate: verbale di
accertamento dell' handicap emesso dalla Commissione medica
dell'ASL di cui all' art. 4 della Legge n. 104 del 1992, dal
quale risulti che il soggetto si trova in una situazione di
handicap grave derivante da patologie - ivi comprese le
pluri-amputazioni - che comportano una limitazione
permanente della deambulazione
o
Persone disabili con ridotte o impedite
capacità motorie, ma con limitazione non grave della
capacità di deambulazione: certificato di invalidità
rilasciato dalla Commissione medica dell' ASL o anche da
parte di altre Commissioni mediche pubbliche, in cui sia
esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità;
fotocopia della patente di guida speciale (per le persone
disabili che non sono in grado di guidare – o perché
minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente
il conseguimento – non è necessario il possesso della
patente di guida speciale); fotocopia della carta di
circolazione da cui risulti che il veicolo dispone dei
dispositivi prescritti quale condizione per la conduzione di
veicoli da parte di persone disabili titolari di patente
speciale ovvero che il veicolo è adattato in funzione della
minorazione fisico-motoria
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'
art. 3 della Legge 104/92 possono attestare la sussistenza
delle condizioni personali richieste anche mediante
auto-certificazione effettuata nei modi e nei termini
previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto
notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore). Il contribuente che ha a carico una
persona disabile che intende fruire dell'esenzione dal bollo
auto, oltre a tutta la documentazione già elencata, deve
inviare anche una copia dell' ultima dichiarazione dei
redditi da cui risulta che la persona disabile è a carico
dell' intestatario dell' auto ovvero un'autocertificazione
in tal senso. Un eventuale ritardo nella presentazione della
richiesta di esenzione non comporta la perdita dell'
agevolazione. L'Ufficio delle Entrate o la Direzione
regionale, quando accettano la richiesta, devono trasmettere
al sistema informativo dell' anagrafe tributaria i dati in
essa contenuti: protocollo e data, codice fiscale del
richiedente, targa e tipo veicolo e, se il veicolo è
intestato ad un altro soggetto di cui il disabile sia
fiscalmente a carico, il codice fiscale del proprietario del
veicolo.
L' Ufficio che riceve i dati è tenuto a darne notizia agli
interessati, sia nel caso in cui il veicolo sia stato
inserito tra quelli che possono godere dell' esenzione, sia
nel caso in cui l'istanza di esenzione non venga accolta. In
quest' ultima ipotesi, laddove sussistano “obiettive
condizioni di incertezza” circa la spettanza del diritto
all'esenzione, gli Uffici saranno tenuti a comunicare al
contribuente che questi potrà pagare il bollo auto e
relativi interessi, entro trenta giorni dalla data in cui ha
avuto comunicazione del rifiuto dell' agevolazione, senza
nessuna sanzione.
Qualora il disabile possieda più di un veicolo, l'esenzione
spetta per un solo veicolo a sua scelta la cui targa dovrà
essere comunicata all' Ufficio al momento della
presentazione di tutta la documentazione. In ogni caso in
cui vengano meno le condizioni per fruire del beneficio
(perché, ad esempio, il veicolo viene rubato o venduto) è
necessario darne comunicazione allo stesso Ufficio al quale
è stata presentata la richiesta di esenzione.
Esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui
passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili
per i quali spetta l' esenzione dal pagamento del bollo
auto, sono esentati anche dal pagamento dell' imposta
provinciale di trascrizione (i.p.t.) in occasione dei
passaggi di proprietà. Tale agevolazione non spetta nel caso
di non vedenti e
sordomuti. L' agevolazione riguarda sia la prima iscrizione
al P.R.A. di un veicolo nuovo, sia i passaggi di proprietà
successivi nel caso di veicolo usato. Le condizioni per
avere diritto all' agevolazione sono le stesse previste per
il bollo auto e l'agevolazione spetta anche in caso di
intestazione ad un familiare del quale il disabile sia
fiscalmente a carico.
Riferimenti normativi
Tutte le agevolazioni relative al bollo auto, al passaggio
di proprietà ed al veicolo intestato al familiare della
persona disabile fiscalmente a carico sono contenute nella
Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni e
integrazioni, in particolare all' art. 8, e nelle Circolari
del Ministero delle Finanze n. 30/E del 27/01/1998 (con
particolare riferimento alla documentazione ) e n. 186/E del
15/07/1998 (con particolare riferimento alle modalità per
fruire delle agevolazioni) e n. 46 dell' 11/05/2001 (con
particolare riferimento alle persone invalide con grave
limitazione della capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni che non necessitino dell'adattamento del
veicolo).
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